STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARATHON CAVALLI MARINI”

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo  1 – E’  costituita con sede in Chioggia (VE), Strada Madonna Marina 118/F, un’associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Marathon Cavalli Marini“. Essa è associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, ha natura di ente associativo come regolato dall’art. 5 del D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni ed è associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000.L’associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L’associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all’A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport -, Ente di Promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, e ne adotta la tessera quale tessera sociale.

Articolo  2 – L’associazione si ispira ai principi del libero associazionismo e persegue, senza scopo di lucro, a favore dei propri associati e della collettività, lo sviluppo di discipline sportive, sia a fini agonistici che non agonistici e ricreativi, conformemente alle esigenze di pratica sportiva e ricreazione dei propri soci ed in adempimento delle delibere degli organi sociali. In particolare l’associazione intende promuovere le discipline del podismo e attività similari e propedeutiche, nelle loro diverse modalità di svolgimento e specialità, mediante le seguenti attività:- organizzare corsi, stage, seminari e qualsiasi altra attività formativa in ambito sportivo;- gestire eventi quali competizioni, manifestazioni, festival ed ogni altra attività sportiva promozionale;- collaborare con enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione dello sport;- curare la formazione di operatori, allo scopo di un loro eventuale inserimento nell’attività dell’associazione o di altre organizzazioni analoghe;- divulgare la conoscenza delle discipline sportive praticate, promovendone l’immagine mediante qualsiasi mezzo di comunicazione.Inoltre l’associazione può:- partecipare, sia a titolo gratuito che ricevendone compenso, a manifestazioni e spettacoli organizzati da altri soggetti sia pubblici che privati;- organizzare, in via sussidiaria ed a scopo di autofinanziamento, servizi di supporto logistico ed organizzativo a favore di soci e di altri operatori sportivi.Infine, in modo complementare alle altre attività istituzionali e ad esclusivo beneficio dei propri associati, l’associazione potrà gestire un servizio di somministrazione di cibo e bevande e di spaccio di materiale sportivo e promozionale presso le sedi delle proprie attività ed organizzare viaggi e soggiorni turistici.

I SOCI

Articolo  3 – Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione, contribuisce a realizzarle ovvero colui che partecipa all’attività istituzionale, senza limiti temporali alla vita associativa . Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall’associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

Articolo  4 – Compongono l’elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali.

Articolo 5 – Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, o a persona da esso delegata, con la osservanza delle seguenti modalità:1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;3) pagare l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.Si acquista lo status di socio al momento della presentazione della domanda e del pagamento dell’eventuale quota associativa. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in prima istanza il Consiglio Direttivo ed in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Articolo  6 – I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali e all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo  7 – E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario mancato rinnovo della tessera sociale annuale, dimissioni, espulsione o radiazione. I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:1) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;2) si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;3) arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione.Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 8 – Gli organi dell’associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono:l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo.

Articolo 9 – Le cariche sociali sono svolte in modo gratuito e volontaristico, salvo gli eventuali rimborsi spese. Tuttavia per l’espletamento di particolari funzioni e servizi da parte dei soci in favore dell’associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l’erogazione di rimborsi spese forfetari o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione sprtiva dilettantistica senza scopo di lucro.

Articolo 10 – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee possono essere convocate o a mezzo lettera all’indirizzo dei soci quale risulta dal Libro Soci dell’associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, oppure mediante affissione nei locali della sede sociale della convocazione. La convocazione deve restare visibile nei 20 giorni che precedono la data dell’Assemblea.In entrambi i casi la convocazione deve specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della riunione.

Articolo 11 – L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre, salve altre disposizioni di legge. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l’Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.Essa: – approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;- approva i bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno;- elegge il Consiglio Direttivo;- delibera sulle modifiche statutarie, sui ricorsi previsti dagli artt. 5 (non ammissione del socio) e 7 (espulsione e radiazione del socio) del presente statuto.

Articolo 12 – L’Assemblea Straordinaria è convocata:- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;-  allorché ne facciano richiesta motivata almeno i 2/5 (due quinti) dei soci.L’Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello in cui viene richiesta.

Articolo 13 – In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza diversa. I dissenzienti sulle decisioni devono essere citati nel verbale e verranno quindi esonerati dalle eventuali responsabilità di ordine sia civile che penale che tali decisioni potranno comportare.La seconda convocazione può avvenire mezz’ora dopo la prima. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I soci minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. Sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto esclusivamente ad altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di due deleghe. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.

Articolo 14 – Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.

Articolo 15 – L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario Amministrativo. In caso di assenza del Presidente dell’associazione o del Segretario Amministrativo, i loro compiti in seno all’Assemblea saranno svolti da due soci all’uopo indicati dall’Assemblea stessa.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque consiglieri eletti fra i soci. I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri e soci in ordine all’attività svolta. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari e di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti regolarmente eletti, salva ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci nella sua prima riunione ordinaria.

Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi oppure ogniqualvolta sia ritenuto necessario od opportuno da parte del Presidente o da 1/3 dei suoi membri.Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un altro consigliere da lui delegato. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Segretario Amministrativo o suo delegato, nell’apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Compiti del Consiglio Direttivo sono:1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;2) approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci;3) compilare i progetti per l’impiego del residuo di bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Soci;4) fissare le quote sociali;5) formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;6) deliberare in prima istanza circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;7) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.

Articolo 20 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale, ivi compresi quelli inerenti ai rapporti con gli istituti bancari e di credito. E’ sua cura redigere il bilancio d’esercizio in collaborazione col Segretario Amministrativo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente. Il Presidente decade con la decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, per perdita dello status di socio e per volontà del Consiglio Direttivo.

IL PATRIMONIO SOCIALE E IL BILANCIO

Articolo 21 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;3) dalle somme versate dai soci;4) da fondo di riserva.

Articolo 22 – Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 23 – Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 aprile successivo, salvo quanto previsto all’art. 11 del presente statuto. Le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all’articolo 27 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 24 – Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:1) al fondo di riserva;2) per iniziative di carattere ricreativo, assistenziale, culturale, sportivo;3) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 25 – Le attività dell’associazione sono finanziate da:1) le quote sociali;2) gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività statutaria;3) gli eventuali proventi derivanti da qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all’attività statutaria;4) le donazioni e i contributi pubblici e privati;5) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi per i soci;6) gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali complementari e non prevalenti.L’associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all’associazione, sarà retribuito con un tasso di interesse non superiore di oltre 4 punti al tasso ufficiale di sconto.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 26 – L’associazione ha durata illimitata. L’Assemblea può deliberare con la maggioranza prevista dall’articolo 14 del presente statuto sullo scioglimento anticipato e sulla designazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sull’assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali, sentito l’eventuale parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.

IL REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO

Articolo 27 – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 28 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto o Regolamento dell’A.I.C.S. o, in carenza, alle norme di legge applicabili ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea.